Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

3 . Gli importi di cui ai commi primo e secondo sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro l'1 dicembre di ogni biennio, il ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dall'1 gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.

Art. 406. (art. 231 cod. Str.) (abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie)

1 . Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.

2 . Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.

3 . Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

4 . Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice. Capo ii disposizioni transitorie (artt. 232-240 codice della strada)

Art. 407. (artt. Da 232 a 240 cod. Str.) (disposizione transitoria)

1 . Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

Art. 408. (art. 240 cod. Str.) (entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento)

1 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, l'1 gennaio 1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a roma, addì 16 dicembre 1992 scalfaro amato, presidente del consiglio dei ministri merloni, ministro dei lavori pubblici tesini, ministro dei trasporti visto, il guardasigilli: martelli registrato alla corte dei conti, addì 21 dicembre 1992 atti di governo, registro n. 87, foglio n. 1 Annesso a Appendici al titolo iii Appendice i - art. 198 caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori Appendice ii - art. 199 caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore Appendice iii - art. 225 dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi Appendice iv - art. 219 valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi Appendice v - art. 227 caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi Appendice vi - art. 231 particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso Appendice vii - art. 233 punzonatura d'ufficio del numero di telaio Appendice viii - art. 237 efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione Appendice ix - art. 238 elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici Appendice x - art. 241 attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli Appendice xi - art. 255 targhe provvisorie di circolazione Appendice xii - art. 257 criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi Appendice xiii - art. 260 caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione. Annesso b Appendice i - art. 198 (caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori)

1 . Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori di cui all'articolo 198 sono le seguenti:

A) silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore.

B) carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm.

C) condotto di aspirazione: può costituire corpo unico con il cilindro o può essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondità di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressochè costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili.

D) guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.

E) guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.

F) pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore.

G) cilindro e testa: non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse.

H) sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile.

I) sedile: per il ciclomotore a due ruote, la superficie utile portante della sella non deve superare in lunghezza 0,40 m. Per il ciclomotore a tre ruote devono essere disponibili, nell'eventuale cabina di guida, una larghezza libera di almeno 0,60 m ed una sella o sedile, con una larghezza non superiore a 0,50 m. Annesso c Appendice ii - art. 199 (caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore)

1 . Le caratteristiche costruttive del motore dei quadricicli sono le seguenti:

A) numero massimo di cilindri: 2 (per motori a combustione interna);

B) cilindrata massima: 300 centimetri cubici per motori ad accensione comandata a due tempi, 550 centimetri cubici per motori ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione della sovralimentazione in ambedue i casi; 800 centimetri cubici per motori ad accensione spontanea;

C) sezione minima del carburatore o dei carburatori (venturi) non ottenuta con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili;

D) sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima del carburatore, come definita al punto c);

E) sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita al punto c);

F) per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita al punto c);

G) per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime massimo a vuoto del motore realizzato con una tolleranza di + o - 150 giri/minuto;

H) spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al minimo possibile e tale che, nel punto più stretto, non superi 3 mm;

I) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel cilindro o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno 1 mm e lungo almeno 3 mm in corrispondenza della sezione più stretta; in alternativa montaggio del collettore di aspirazione con viti a strappo in modo che non possa essere smontato senza lacerazioni;

L) nei motori a 2 tempi, montando lo stantuffo ruotato di 180 gradi la fasatura non deve cambiare;

M) per i motori a 4 tempi, denuncia della fasatura, alzata e diametro delle valvole;

N) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm e di quella tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm.

2 . Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina devono assicurare che:

A) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non più di 25 centimetro di distanza del sedile di guida nella posizione di massimo arretramento;

B) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere una spinta perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita sull'intera appendice della stessa e pari all'80 per cento del carico massimo dichiarato in omologazione;

C) consista in una superficie continua con eventuale vetratura fissa per controllo vano di carico non superiore ad 2500 centimetri cubici. Annesso d Appendice iii - art. 219 (valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per lo agganciamento dei rimorchi)

1 . Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare:

A) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico;

B) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli;

C) 0,5 nei casi in cui il rimorchio non sia provvisto di dispositivo di frenatura o venga trainato un veicolo non considerato rimorchio, salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma quarto, lettera g).

2 . Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio.

3 . Per i trattori stradali, muniti di dispositivo di frenatura di tipo continua ed automatico, non suscettibili di superare la velocità di 40 km/h, il valore massimo del rapporto è elevato a tre.

4 . Per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del codice il valore massimo del rapporto può essere elevato a sei, quando la motrice non possa superare in servizio di traino la velocità di 40 km/h ed abbia peso aderente non inferiore al 75 per cento della propria massa complessiva.

5 . Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare:

A) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8 per cento;

B) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10 per cento dalla velocità corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto più elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1 per cento; l'accertamento può essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima. Questa prova non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kw/t.

 

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